Denuncia Nominativa degli Assicurati (D.N.A.) all’INAIL
art. 14 del D.Lgs 38/2000
("A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (16 marzo 2000), i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico debbono comunicare all’INAIL, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In caso di omessa o errata comunicazione è applicata una sanzione di lire centomila per lavoratore." Omissis.)
· A seguito di protocollo d’intesa stipulato con INAIL, attivando questo campo si è esonerati dall’invio della comunicazione all’INAIL (dna). La Provincia di Milano si preoccuperà di inviare la denuncia nominativa degli assicurati (dna).
· Di seguito evidenza dei soggetti esonerati dall’obbligo della D.N.A. all’INAIL
§ Alunni delle scuole,
§ allievi dei corsi professionali,
§ lavoratori somministrati (ex interinali)
§ familiari coadiuvanti del datore di lavoro,
§ partecipanti all’impresa familiare,
§ soci lavoratori di società,
§ associati in partecipazione,
§ tirocinanti o stagisti,
§ dipendenti dell’amministrazione diretta e periferica dello Stato (ministeriali).
· Si segnala che in caso di comunicazione di assunzione o di cessazione di collaboratori agricoli o di colf e badanti, il numero PAT INAIL da indicare è 99999999